Pompeo Neri - Consiglio di Finanze - 1749-2-4

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Pompeo Neri, Florence

Pompeo Neri - Consiglio di Finanze - 1749-2-4
FINA IDUnique ID of the page  15800
InstitutionName of Institution. Florence, Archivio di Stato
InventoryInventory number. Miscellanea di Finanze A, 320
AuthorAuthor of the document. Pompeo Neri
RecipientRecipient of the correspondence. Consiglio di Finanze
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . February 4, 1749
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. Florence 43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Francesco Stefano di Lorena, Antonio Cocchi
LiteratureReference to literature. Fileti Mazza - Tomasello 1996, p. 87-881
KeywordNumismatic Keywords  Roman Republican , Republican Coin Hoard, San Miniato , Law , Laws , Lawsuit
LanguageLanguage of the correspondence Italian
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia 
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Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

Lettre du 4 février 1749 (de Florence): "Nel territorio di S. Miniato furono ritrovate casualmente nella primavera dell'anno scorso, alcune monete consolari d'argento della Repubblica romana, da una contadina la quale, essendo tornata sul luogo medesimo, ed avendovi trovate successivamente delle altre in maggior quantità, le fece passare in diverse mani, tanto che venutane la notizia ai ministri della corte della città sopraddetta, questi fecero l'accesso sul luogo medesimo e scavato di nuovo il terreno ne trovarono un'altra porzione, e fatte le opportune diligenze, furono recuperate anche quelle che dalla medesima contadina erano state distratte, e tutte furono portate nella cassa del Fisco di questa città, in somma di libbre 66.22.2, come V.M.I. potrà degnarsi di vedere nella copia dell'informazione dell'Auditore Fiscale qui ingiunta. Sopra queste monete hanno promosse le loro pretenzioni il senator Sanminiati, come padrone del fondo in cui furono trovate, l'inventrice, come scoperte casualmente da lei, e finalmente il fisco di V.M.I., per ragione del demanio e del territorio. Quantunque diverse leggi romane sembrino di favorire interamente l'inventrice e il padrone del fondo, non può mettersi in dubbio però che in Toscana i tesori e i ripostigli venghino numerati fra le regalie, e ciò non per una legge scritta, ma per una consuetudine comprovata dai dottori e i tribunali di questo stato, essendo certo che nessuno può scavare e far ricerca de' ripostigli senza averne ottenuto da V.M. precedente licenza, la quale suol concedersi con riservare e attribuire un terzo di quanto si troverà al fisco, un terzo all'inventore e il rimanente al padrone del fondo [...] Ma riflettendo che quando non venga rilasciata all'inventore alcuna porzione delle cose da lui casualmente trovate, difficilmente l'indurrà di rivelarle, anzi al fine di assicurarsene il possesso e mettersi al coperto delle pene, sarà agevolmente portato a guastare le impronte e tutto ciò che vi è d'artifizio e manifatture e riducendole in massa di puro metallo, e in tal guisa si verrebbe a perdere anche dei monumenti rari e più preziosi della materia medesima. Quindi è che io crederei regola di buon governo l'accordare anche in questo caso all'inventore e al padrone del fondo una qualche porzione [...] E poichè conforme sopra ho accennato, non vi è in questa materia che una consuetudine, crederei che V.M.I. potesse compiacersi di regolarla per mezzo di una legge e di ordinare: 1. Che niun possa scavare e andare in cerca di tesori senza averne avuta una precedente licenza. 2. Che questa licenza si accordasse colle medesime condizioni che si sono praticate finora. 3. Che trovandosi a caso qualche tesoro, ripostiglio o cosa preziosa, l'inventore sia obbligato a denunziarla in ricompensa che gliene dovesse essere rilasciata un terzo per sua porzione, quando però possa comodamente dividersi, o quando le cose trovate non sieno monumenti di tal rarità e lavoro come statue, medaglie e altro, che meritino di conservarsi per pubblico adornamento e benefizio. 4. Che chiunque ardisse di scavar senza le dovute licenze o ritrovando casualmente qualche ripostiglio o tesoro, non lo denunziasse e non potesse in verun modo partecipare delle cose trovate [...] Intanto ho l'onore di partecipare V.M.I. che, al fine di render sempre più singolare la raccoltà delle medaglie di V.M.I. esistente in questa real Galleria, ho ordinato che le sopraddette monete ritrovate nel sanminiatese si riconoschino e si esaminino dall'antiquario Antonio Cocchi, acciocchè possa sceglier quelle che crederà meritevoli per qualche loro contrassegno notabile di esser riposte fra le altre" (Firenze, Archivio di Stato, Miscellanea di Finanze A, 320; Fileti Mazza - Tomasello 1996, p. 87-88).

RemarksRemarks regarding the annotation. (en)

See also: Antonio Cocchi - 1748-5-9; Antonio Cocchi - 1748-5-10; Angelo Tavanti - Antonio Cocchi - 1749-1-22; Antonio Cocchi - 1749-1-24; Antonio Cocchi - Pompeo Neri - 1749-1-25.

For further information on the composition of the coin hoard see also: Zaccaria 1750 vol. 1, p. 289-290; Gamurrini 1873, p. 239-251; http://numismatics.org/chrr/id/SMT (en)

References

  1. ^  Fileti Mazza, Miriam and Bruna Tomasello (1996), Antonio Cocchi primo antiquario della Galleria fiorentina 1738-1758, Modena.